GIUD.SPORTIVO, Juventus a porte chiuse
Fonte: Sito Ufficiale Lega Calcio
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
esaminata la dettagliata ed esaustiva relazione dei collaboratori della Procura federale; considerato che, nel corso della gara, in molteplici occasioni (con particolare riferimento ai minuti 4°, 26°, 35°, 41°, 42° del primo tempo e 11°, 19°, 22°, 25°, 30° del secondo tempo), sostenitori della Società ospitante, in vari settori dello stadio, intonavano cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione di tali deplorevoli comportamenti, che nulla hanno a che vedere con la passione sportiva; preso atto dell’assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori ovvero di interventi dissuasivi da parte della Società, rilevanti ex art. 13, n. 1, lett. c) e d) CGS; visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n. 1 lett. d) CGS;
delibera
di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.