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VIOLA PARK, TAR: "INAMMISSIBILE RICORSO DI ITALIA NOSTRA"

di Redazione FV

E' arrivata la tanto attesa sentenza del Tar circa il Viola Park. Buone notizie per la Fiorentina e per il Comune di bagno a Ripoli: il tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso di Italia Nostra. 

Questi alcuni passaggi della sentenza: "Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per quello che riguarda le modalità di proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’art. 9, 2° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) prevede che, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato, il gravame debba “essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Nel caso di specie, il ricorso straordinario è stato depositato presso l’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (vale a dire all’organo che ha14/6/2021 4/5 emanato gli atti impugnati) con la prova della notificazione alle altre Amministrazioni evocate in giudizio ed alla controinteressata solo in data 15 marzo 2011 (si veda, al proposito, il doc. n. 1 del deposito del 10 maggio 2021 del Comune di Bagno a Ripoli), ovvero in un momento in cui il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario era ormai decorso, essendo stata pubblicata la deliberazione del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli 26 ottobre 2020 n. 101 (ovvero la deliberazione di definitiva approvazione dello strumento urbanistico che ha chiuso il procedimento e la cui impugnazione legittima l’impugnazione degli atti prodromici) sul B.U.R., Parte II, n. 46 dell’11 novembre 2020.

Del resto, la tardività della proposizione del ricorso straordinario non è esclusa dal fatto che l’Associazione ricorrente avesse precedentemente notificato il ricorso all’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli in data 4 marzo 2021, trattandosi di notificazione non accompagnata dalla prova dell’avvenuta notificazione via PEC alle altre Amministrazioni parti del giudizio ed alla controinteressata (ovvero della ricevuta di avvenuta consegna delle relative PEC), così come chiaramente prescritto dall’art. 9, 2° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; del pari irrilevante risulta il successivo deposito del ricorso straordinario presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che risulta essere stato effettuato solo il 18 marzo 2021 (come desumibile dal doc. n. 2 del deposito del 10 maggio 2021 del Comune di Bagno a Ripoli) e, quindi, in data, a maggior ragione, sicuramente non utile al fine della tempestività del gravame straordinario.

In applicazione di una piana giurisprudenza, la tardività di proposizione del ricorso straordinario si risolve poi in una causa di inammissibilità del ricorso in trasposizione proposto avanti a questo T.A.R., senza peraltro che l’opposizione ex art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 presentata dall’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli possa avere determinato una qualche sanatoria della tardività originaria del gravame (tra le tante in giurisprudenza, si vedano: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 22 giugno 2020, n.14/6/2021 5/5 202; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 dicembre 2019, n. 1104; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 giugno 2019, n. 3057). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; esime la Sezione dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari proposte dalle resistenti. Sussistono motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti."

P.Q.M. - è la decisione finale che si legge nella sentenza - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti"