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ANTICIPAZIONE FV, Il testo della Convenzione

di Cristina Guerri

Premesso che
1.ACF Fiorentina S.p.a. è società sportiva regolarmente costituita ai sensi della L.91/81 e succ. mod. e rappresenta la città di Firenze nei campionati di calcio professionistici;
2.i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e ACF FIORENTINA sono improntati a criteri di reciproca collaborazione al fine di assicurare alla città di Firenze il ruolo che le compete nel panorama sportivo e calcistico nazionale ed internazionale;
3.per il perseguimento del fine elencato in premessa si ritiene necessario anche un solido rapporto di concessione pluriennale;
4.il Comune ha concesso in modo consolidato nel tempo ad ACF FIORENTINA la possibilità di giocare le partite interne ed allenamenti nello Stadio Artemio Franchi (di seguito lo “Stadio”), nonché l’uso alla medesima ACF FIORENTINA di spazi ed attività ubicate all’interno ed all’esterno dello Stadio, in zone ad esso limitrofe;
5.in data 07/04/2003 il Comune di Firenze ha, infatti, approvato con deliberazione consiliare n. 102 la convenzione per la concessione in uso alla ACF Fiorentina S.p.A. (già Florentia Viola);
6.il Comune e ACF Fiorentina condividono inoltre l’obiettivo di individuare per lo Stadio le migliori modalità di impiego al fine di consentirne una migliore fruibilità da parte di tutta la popolazione anche in ambiti diversi da quello sportivo
7.l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.07.2008, ha fornito gli indirizzi per la concessione in uso all’ACF Fiorentina S.p.A. dello Stadio comunale “Artemio Franchi”;
tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Natura giuridica della concessione
Con la presente Convenzione il Comune concede ad ACF Fiorentina l’uso di tutti i beni oggetto del presente atto, secondo caratteristiche, limiti e procedure di seguito indicati. Il rapporto giuridico sottoscritto dalle parti ha natura obbligatoria e non modifica le caratteristiche del bene comunale. La presente convenzione indica in modo dettagliato i beni concessi in uso continuativo, quelli concessi in uso per allenamenti, quelli concessi in occasione di partite ufficiali o di eventi e le loro modalità di gestione.

Art. 2 Oggetto della concessione in uso

Il Comune di Firenze concede in uso esclusivo (salvo le eccezioni espressamente previste nel presente atto) a ACF FIORENTINA lo Stadio con i locali (anche ad uso commerciale), i servizi, le attività, gli impianti, mobili, utensili e attrezzi funzionali all’esercizio dell’attività sportiva ed allo svolgimento dell’attività sociale, anche commerciale, di cui all’allegato (A) facente parte integrante del presento atto, per i quali verrà redatto apposito verbale di consegna secondo le modalità previste nell’art. 22, nonché il centro sportivo denominato “Campini” per gli allenamenti e/o partite amichevoli adiacente allo Stadio e con accesso principale dal Piazzale Nervi, considerato come una sua pertinenza, comprese le palazzine ed i locali di futura costruzione e gli annessi locali “Fabbricati Servizi” già esistenti con le eccezioni e servitù dei locali tecnici. Sono esclusi dalla concessione tutti i locali e spazi non compresi nel suddetto allegato, salvo quanto espressamente previsto negli altri articoli del presente atto.

Art. 3 Uso dell’impianto dello Stadio

Il Comune riconosce in ACF FIORENTINA, quale rappresentante della massima espressione calcistica della città di Firenze, l’unico soggetto abilitato a disputare, con le proprie squadre, manifestazioni sportive all’interno dello Stadio ed in particolare (a titolo esemplificativo) le partite di calendario dei Campionati (professionistici e non) e di tutte le altre manifestazioni ufficiali organizzate dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA, nonché le partite amichevoli e allenamenti e, più in generale, a svolgere la propria attività all’interno dello Stadio.
L’Amministrazione Comunale concede ad ACF FIORENTINA in esclusiva l’uso dell’impianto dello Stadio “Artemio Franchi” (con tutti gli annessi locali e attrezzature) anche per lo svolgimento di qualsiasi tipo di eventi, anche extrasportivi ed anche a pagamento (a titolo esemplificativo concerti, spettacoli, mostre, ecc…….), organizzati direttamente da ACF Fiorentina o da essa concessi in gestione, sotto la propria responsabilità, interamente o parzialmente, a terzi, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale.
ACF FIORENTINA per gli eventi extrasportivi dovrà ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative (ad es. ASL, Vigili del Fuoco, CPVLPS, ecc.....) e garantire la salvaguardia dell’integrità di tutte le strutture interessate compreso il campo da gioco e gli eventuali ripristini, nonché farsi carico di tutti gli oneri finanziari derivanti dagli adempimenti eventualmente necessari per adeguare l’impianto sportivo alle specifiche esigenze normative determinate dall’evento, nonché delle spese per la pulizia e l’accudienza tecnica.
Il Comune peraltro, previo accordo scritto con Fiorentina sulle date degli eventi, si riserva la possibilità di utilizzare senza fini di lucro, o concedere a terzi soggetti che svolgono la propria attività senza fini di lucro, detto impianto per attività di carattere sociale e ricreativo per un massimo di n. 1 evento annuo e culturale per un massimo di n. 1 evento annuo, purché le attività organizzate siano senza fini di lucro e non prevedano quindi alcun corrispettivo per la fruizione dell’evento. In relazione a detti eventi il Comune dovrà ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative e garantire la salvaguardia dell’integrità di tutte le strutture interessate compreso il campo da gioco, nonché farsi carico degli oneri finanziari derivanti dagli adempimenti eventualmente necessari per adeguare l’impianto sportivo alle specifiche esigenze normative determinate dall’evento, nonché delle spese per la pulizia e l’accudienza tecnica ed ogni altro onere connesso all’evento.
ACF Fiorentina, se richiesta, si impegna a concertare con il Comune un proprio coinvolgimento, direttamente o tramite la propria Fondazione ONLUS, nell’organizzazione dei due eventi di cui sopra.
Per tutti gli eventi extrasportivi da essa organizzati Fiorentina dovrà corrispondere al Comune, se dovuto, anche attraverso l’organizzatore dell’evento se fatto organizzare a terzi, quanto previsto dal disciplinare d’uso dello Stadio per eventi extrasportivi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 291 del 22/5/2003.

Art. 4 Uso dell’impianto dei “Campini”

ACF Fiorentina ha altresì l’uso esclusivo, continuativo e permanente dell’intero complesso dei cosiddetti “Campini” di allenamento di Viale Paoli e locali annessi, così come definiti e precisamente indicati nell’allegato A del presente atto, e come risulteranno dopo l’intervento di riqualificazione architettonica e funzionale approvato dall’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n, 497/2009, che ACF Fiorentina potrà utilizzare per lo svolgimento della propria attività senza limitazioni di sorta, sia per la propria attività sportiva e sia per iniziative commerciali e culturali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art. 5 Uso del campo dello Stadio e dei “Campini” per allenamenti

L’uso del campo di gioco dello stadio e dei “Campini” di allenamento è riservato ad ACF Fiorentina.
Il mantenimento in efficienza del manto erboso dei campi concessi in uso è a carico del Comune di Firenze, il quale assume quindi l’obbligo di manutenere materialmente e conservare in perfetto stato, a propria cura e spese, i detti campi di gioco, garantendo il regolare utilizzo sia per le partite che per gli allenamenti.

Art. 6 Rapporti con il territorio

ACF Fiorentina e Comune di Firenze dovranno concordare una serie di iniziative che consentano di alleviare i disagi per la popolazione residente sul territorio in cui è insediato lo Stadio, con l’obiettivo comunque di arrivare presto allo sviluppo dell’iter procedurale per la realizzazione della “Cittadella Viola”, che comprenderà anche un nuovo Stadio. L’Amministrazione Comunale e ACF Fiorentina si ritengono comunque impegnate, contestualmente per l’intera durata della concessione, a collaborare attivamente per mettere in atto misure che rafforzino la tutela dell’area del Campo di Marte, rispetto all’accesso dei mezzi privati dei non residenti durante gli eventi che si svolgono allo Stadio, anche facendo ricorso a risorse finanziarie private, per la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi pubblici dell’area del Campo di Marte, con l’obiettivo di aumentare gli spazi destinati a verde pubblico liberamente fruibili dai cittadini, realizzare parcheggi a servizio degli utenti degli impianti sportivi e dei residenti della zona, riqualificare ed incrementare i percorsi pedonali e ciclabili interni all’area, porre progressivamente in essere le azioni necessarie per dedicare lo spazio intorno allo Stadio alla mobilità ciclopedonale, nel rispetto della normativa sulla sicurezza delle manifestazioni sportive e dell’area di prefiltraggio.

Art. 7 Adempimenti connessi allo svolgimento di eventi

Sono a carico di ACF Fiorentina le spese per gli interventi di pulizia dell’area di Campo di Marte interessata da ogni evento da essa organizzato di cui alla presente convenzione, al termine dello stesso, con i tempi piu’ rapidi tali da tutelare il rispetto dell’area di Campo di Marte, nonché tutti gli oneri connessi al montaggio e smontaggio delle recinzioni di protezione dell’area riservata di prefiltraggio assicurando il montaggio solo in prossimità dell’evento sportivo e lo smontaggio nei tempi più rapidi del dopo partita secondo il progetto di montaggio e smontaggio ad oggi in essere. A tale scopo l’Amministrazione Comunale mette a disposizione di ACF Fiorentina le recinzioni di protezione di sua proprietà, senza che Fiorentina debba per ciò corrispondere alcun corrispettivo.
ACF Fiorentina dovrà pertanto, a propria cure e spese, predisporre accordi con l’azienda Quadrifoglio o altra equivalente per la pulizia dell’area interessata da ogni evento da essa organizzato di cui alla presente convenzione, al termine dello stesso.

Art. 8 Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01/07/2010 e, in caso di mancata disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r., si intenderà prorogata per ulteriori sei anni, secondo le modalità e le verifiche di seguito concordate. A fronte della concessione ACF Fiorentina si impegna ad attuare, a propria cura e spese ed entro dodici mesi dalla firma della presente convenzione, salvo eventi imprevisti e/o imprevedibili, fatti di terzi o cause di forza maggiore, l’intervento di riqualificazione architettonica e funzionale approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n° 497/2009 relativo alla realizzazione di un centro per attività sportiva polivalente nell’area “Campini” che, una volta realizzato, sarà acquisito nell’ambito del patrimonio comunale. L’Amministrazione Comunale si riserva di nominare a tal proposito il collaudatore in corso d’opera con oneri a proprio carico. L’Amministrazione Comunale, prima della scadenza del primo periodo di vigenza della presente convenzione, provvederà ad effettuare opportune verifiche sull'avvenuta esecuzione dei lavori e delle opere sopra indicate e in caso di verifica negativa potrà negare la proroga della convenzione. In caso di verifica positiva l’Amministrazione Comunale potrà, invece, esercitare la facoltà di diniego della proroga della convenzione solo per i seguenti motivi: per morosità o per gravi motivi di inadempimento da parte di ACF Fiorentina agli obblighi previsti nella presente convenzione.
Inoltre, qualora Fiorentina abbia, nel corso di vigenza della presente Convenzione, iniziato, se pur non ancora ultimato, i lavori per la realizzazione del complesso sportivo di cui all’art. 6 (sei) del presente atto (cosiddetta “Cittadella Viola”), le parti si impegnano fin d’ora ad individuare in buona fede una soluzione per una ulteriore prosecuzione del presente contratto di concessione anche successivamente alla data del 30/6/2022.
Sarà sempre facoltà di ACF Fiorentina recedere anticipatamente in qualsiasi momento dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta per raccomandata a.r. con un preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tale caso ACF Fiorentina non potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale alcun indennizzo, salvo quanto previsto dall’art. 16.
Infine, benché la presente Convenzione entri in vigore in toto (ed in particolare per tutte le pattuizioni economiche) a partire dall’1/7/2010, si stabilisce fra le parti che la disponibilità in favore di ACF Fiorentina S.p.a. dei beni oggetto della Convenzione medesima, come disciplinata in particolare dall’art. 2 e comunque dagli articoli della Convenzione stessa, ha efficacia a partire dalla data di stipula del presente atto, mentre fino al termine della stagione sportiva in corso (30/6/2010) il corrispettivo (canone) annuale a favore del Comune resta quello fissato nella precedente Convenzione (Euro 900.000,00.= compreso IVA di legge).

Art. 9 Facoltà di concessioni d’uso a terzi

ACF FIORENTINA potrà usufruire direttamente della concessione dell’uso dello Stadio e degli spazi meglio indicati nell’allegato A), come regolata dalla presente convenzione, per tutte le attività ritenute opportune, anche commerciali, ivi compresi, a titolo esemplificativo, gli eventi di natura extrasportiva, quelli collegati alle attività degli sponsor della squadra, l’attività pubblicitaria di cui all’art. 10 del presente atto ed il servizio di bar, buffetteria e somministrazione in genere di cibi e bevande di cui all’art. 20 del presente atto, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie per il rispetto della vigente normativa.
ACF FIORENTINA potrà usufruire direttamente della predetta concessione oppure anche addivenire a concessioni a terzi, interamente o parzialmente, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, per l’organizzazione di eventi di natura sportiva ed extrasportiva, anche collegati alle attività degli sponsor della squadra, per l’attività pubblicitaria di cui al successivo art. 10, per il servizio bar, buffetteria e somministrazione in genere di cibi e bevande di cui all’art. 20, per l’organizzazione e gestione degli eventi previsti dall’art. 3 ed in genere per tutte le ipotesi di uso previste dalla presente convenzione.
Nel caso in cui Fiorentina, però, intenda concedere a terzi in modo continuativo l’intera struttura dello Stadio o comunque farvi svolgere da terzi soggetti in modo continuativo l’attività sportiva, dovrà acquisire previamente il consenso del Comune di Firenze.
Fiorentina potrà pertanto anche concedere a terzi, interamente e/o parzialmente, tutti i locali e le strutture oggetto della presente Convenzione (compresi quelli di futura realizzazione), sia che rientrino nel regime della concessione continuativa e permanente, sia che facciano parte dei beni concessi in uso per partite e/o allenamenti, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale.

Art. 10 Pubblicità

Ad ACF FIORENTINA è concesso in esclusiva, con facoltà di sub concessione e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, l’esercizio continuativo della pubblicità visiva, audiovisiva, cartellonistica, fonica e con qualunque altro mezzo e/o tecnologia possibile anche di futura applicazione, all’interno dell’impianto dello Stadio, compreso l’uso del tabellone videomatriciale e del vecchio tabellone attiguo.
Tale esercizio riguarderà in particolare tutte le partite di Campionato, di Coppa Italia, di eventuali altri tornei nazionali e internazionali, di partite amichevoli e allenamenti, alle quali ed ai quali ACF FIORENTINA partecipi con una delle sue squadre, nonché tutti gli altri eventi previsti dalla presente Convenzione, ivi comprese tutte le attività e/o gli eventi eventualmente fatti organizzare da ACF FIORENTINA a terzi.
A Fiorentina è altresì concesso in esclusiva l’esercizio continuativo di ogni tipo di pubblicità, cartellonistica e non, rivolta verso l’esterno dello Stadio e dei “Campini”, con facoltà di subconcessione, nel rispetto del regolamento vigente per la pubblicità.
A tale proposito, oltre a quanto autorizzabile ai sensi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la zona 2, ovvero impianti pubblicitari su arredo urbano di piccolo formato, l’ACF Fiorentina può presentare un progetto, ai sensi dell’art. 68 del PGIP, per impianti pubblicitari di tipo innovativo con tipologie non previste dall’attuale PGIP, per una superficie complessiva fino ad un massimo di mq. 180, avviando un’attività a carattere sperimentale a tempo determinato non superiore ad un anno, al termine del quale, verificata la compatibilità di detti impianti innovativi con i presupposti del piano, sarà valutata l’opportunità di mantenerli da parte del Comune, che farà quanto nelle proprie possibilità per mantenerli.
ACF Fiorentina avrà inoltre la facoltà di presentare un progetto unitario per pubblicità temporanea, relativamente all’area ed alle cancellate del prefiltraggio in occasione dei singoli eventi sportivi ed extrasportivi, previo nulla osta dei competenti organi.
Per l’intero complesso dei “Campini” di Piazzale Nervi è altresì concesso in esclusiva ed in via continuativa a FIORENTINA, con facoltà di subconcessione e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, l’esercizio della pubblicità visiva, audiovisiva, cartellonistica, fonica e con qualunque altro mezzo e/o tecnologia possibile, anche di futura applicazione, all’interno dell’impianto e/o del complesso, nonché l’esercizio esclusivo e continuativo della pubblicità commerciale verso l’esterno previo, in quest’ultimo caso, ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e nel rispetto del regolamento vigente per la pubblicità.
E’ altresì facoltà di Fiorentina attribuire, a scopi pubblicitari e commerciali, nomi commerciali (naming rights) al complesso dei “Campini” e/o allo Stadio nel rispetto del toponimo ufficiale di quest’ultimo “Artemio Franchi”, nell’ambito dell’attività normata delle insegne di esercizio.
Per quanto concerne la spettanza o meno e l’eventuale quantificazione in favore del Comune del Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) per la pubblicità all’interno (e quindi non visibile dalla pubblica via) dello Stadio e dei “Campini”, si dà atto che essa è per il passato e tuttora oggetto di contestazione da parte di Fiorentina e di vertenza giudiziaria in primo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze fra la stessa Fiorentina ed il Comune: le parti rinviano alle decisioni definitive e passate in giudicato della competente autorità giudiziaria per la definizione della controversia e/o a successivi accordi transattivi.
Per il periodo successivo all’1/7/2010 Fiorentina ed il Comune intendono invece disciplinare quanto dovuto da Fiorentina per la pubblicità esterna ed interna allo Stadio ed al complesso dei “Campini” nel modo seguente:
a) per tutta la pubblicità interna (e quindi non visibile dalla pubblica via) allo Stadio ed al complesso dei “Campini”, fermo restando che Fiorentina ritiene non dovuto il CIMP per i motivi addotti nelle vertenze giudiziarie di cui sopra, Fiorentina corrisponderà ogni anno l’importo di Euro 100.000,00.= (compreso IVA se dovuta) a titolo di incremento del canone annuale di cui all’art. 16 della presente convenzione, quale valorizzazione del diritto ad esercitare l’attività pubblicitaria in questione; se invece, in base alle sentenze definitive e passate in giudicato predette, risulterà dovuto il CIMP, l’importo di cui sopra sarà conteggiato (anziché a titolo di corrispettivo per la valorizzazione del diritto ad esercitare l’attività pubblicitaria) quale acconto sul CIMP effettivamente dovuto se quest’ultimo sarà superiore ad € 100.000,00.=; se il CIMP effettivamente dovuto sarà invece inferiore ad € 100.000,00.= sarà dovuta da Fiorentina solo questa minor somma (e l’eccedenza in più eventualmente già pagata sarà conteggiata quale acconto sulle annualità successive);
b) per tutta la pubblicità rivolta verso l’esterno (e quindi visibile dalla pubblica via) dello Stadio e del complesso dei “Campini”, compresi gli impianti pubblicitari di tipo innovativo (fino ad un massimo di mq 180) e la pubblicità temporanea relativa all’area ed alle cancellate del prefiltraggio, se e in quanto autorizzati, si farà riferimento al Canone Installazione Mezzi Pubblicitari in vigore alla data di stipula della presente Convenzione e che verrà calcolato sulla base dei progetti approvati. Il Canone così determinato resterà fisso ed invariato per i primi sei anni di vigenza della concessione.

Art. 11 Vendita biglietti – controllo ingressi

Ad ACF FIORENTINA fanno carico il servizio di vendita dei biglietti ed il controllo degli ingressi sia dello Stadio che dei “Campini”, che dovrà protrarsi fino al completo sgombero degli impianti da parte degli spettatori.Tali attività potranno essere svolte da ACF Fiorentina anche per il tramite di soggetti terzi.

Art. 12 Danni all’impianto causati dal pubblico

ACF Fiorentina si obbliga ad usare gli impianti e relative attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.
Il Comune è sollevato indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dell’uso della presente concessione (con l’eccezione quindi, in particolare, dei danni dovuti alla proprietà degli immobili e di quelli provocati dalle attività di pertinenza del Comune).
Nel caso in cui per eventi indipendenti dalla volontà delle parti, lo Stadio dovesse subire danneggiamenti in occasione dello svolgimento delle partite ufficiali e/o degli allenamenti, nonché degli altri eventi di cui agli artt. 3 e 9, alle strutture mobili, immobili o agli impianti, ACF Fiorentina si obbliga a provvedere, a proprie spese, al ripristino di quanto danneggiato, anche senza specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, con la tempestività richiesta dai motivi di sicurezza dell’impianto. I ripristini di tali danni dovranno essere effettuati obbligatoriamente da ACF Fiorentina a seguito del manifestarsi delle singole necessità.
ACF Fiorentina dovrà stipulare, a proprie spese, apposita assicurazione per la responsabilità civile per i danni a persone e cose (compreso lo Stadio, i “Campini” e le attrezzature ed i mobili oggetto della convenzione ai sensi dell’art. 2), derivanti dall’uso degli impianti ai sensi degli artt. 2), 3), 4), 5) e 9) della presente convenzione, con un massimale non inferiore a € 15.000.000,00 per danni a persone ed a € 2.500.000,00 per danni a cose, nonché apposita polizza di rischio locativo per incendio e danni all’impianto per le parti di cui all’allegato A.

Art. 13 Sgombero neve

Lo sgombero della neve dai campi di gioco, dalle gradinate, dalla Tribuna Coperta, dal Parterre e dal complesso dei “Campini”, ove necessario per lo svolgimento di gare della ACF Fiorentina, di allenamenti o di altri eventi organizzati – o fatti organizzare - dalla medesima, dovrà essere effettuato a cura e spese della ACF Fiorentina.
Tale sgombero dovrà essere eseguito in guisa da non produrre danni al campo ed agli impianti dello Stadio e del complesso dei “Campini”.
Il Comune sarà tenuto a provvedere allo sgombero della neve dagli accessi ed adiacenze dello Stadio e dei “Campini”.

Art. 14 Pulizia impianto

E’ a carico di ACF Fiorentina la pulizia generale dell’impianto dello Stadio al termine delle partite giocate dalla Fiorentina e degli altri eventi organizzati – o fatti organizzare - dalla medesima.
ACF Fiorentina dovrà provvedere, a propria cura e spese, a fare eseguire la pulizia completa delle gradinate, delle tribune, dei servizi e delle dipendenze connesse con l’impianto, compreso il piazzale di accesso alla tribuna d’onore, subito dopo il termine di qualsiasi partita giocata dalla Fiorentina o altro evento organizzato – o fatto organizzare - dalla medesima ed entro e non oltre 48 ore dal termine dell’evento l’area esterna all’impianto e limitrofa ad esso. La società dovrà altresì provvedere a propria cura e spese alla pulizia di tutta l’area, degli impianti e dei servizi del complesso dei “Campini”.
Identici obblighi di cui ai commi precedenti sono a carico del Comune in caso di eventi organizzati o fatti organizzare dal medesimo.

Art. 15 Uso parcheggi

Ferma restando la riserva di posti per l’Amministrazione Comunale di cui all’allegato (A) previsto nell’art. 2 del presento atto, tutti i parcheggi di cui alla presente Convenzione sono concessi in uso continuativo e permanente a ACF Fiorentina, con la sola eccezione del parcheggio in superficie con accesso da Viale Paoli n. 6 di cui al predetto allegato.

Art. 16 Corrispettivi

Si pattuisce fra le parti che quale corrispettivo stabilito in misura forfetaria e omnicomprensiva (da qui in avanti anche “canone”) per l’uso dello Stadio e del complesso dei “Campini” (comprese le palazzine di futura realizzazione) attraverso la disponibilità dei locali, degli impianti, dei beni mobili, dei servizi e delle attrezzature di cui all’allegato A , la possibilità di organizzare eventi di cui agli art. 3 e 9, la disponibilità dei locali e dei box per la gestione del servizio bar, buffetteria e somministrazione in genere di cibi e bevande di cui alla presente convenzione e comunque di tutti i diritti e facoltà con la medesima concessi ad ACF Fiorentina, questa dovrà provvedere a versare all’Amministrazione Comunale, per ogni annualità di vigenza contrattuale della presente convenzione l’importo di € 950.000,00.= (novecentocinquantamila/00) compreso I.V.A. di legge a partire dall’1.07.2010. In caso di proroga per ulteriori sei anni della presente convenzione si conviene sin d’ora che ACF Fiorentina per i primi tre anni verserà al Comune il medesimo importo di €950.000,00.= (novecentocinquantamila/00) compreso I.V.A. di legge, mentre a partire dal quarto anno verserà l’importo di € 1.100.000,00.= (un milione e centomila/00) compreso IVA di legge. A partire dal quarto anno del secondo sessennio le spese che ACF Fiorentina dovesse eventualmente sostenere per qualsiasi tipo di investimento sulle strutture, manutenzioni straordinarie e/o migliorie di qualsiasi specie saranno scomputate in diminuzione del canone annuale fino alla concorrenza massima di € 150.000,00.= (centocinquantamila/00) compreso IVA per ogni annualità.
Non sono ricompresi nel canone gli altri impegni specifici assunti da ACF Fiorentina nella presente convenzione quali ad esempio le spese di cui agli articoli 6 e 7 o i corrispettivi di cui all’articolo 3 previsti dalla delibera consiliare n° 291 del 22/05/2003 o quanto pattuito all’art. 10 della presente convenzione.
Peraltro, poiché, secondo quanto previsto dal successivo art. 19, a far data dall’1/4/2011 ACF Fiorentina potrà, a propria scelta, assumere in proprio anche tutti i costi e oneri inerenti la manutenzione programmata e l’accudienza tecnica durante le partite, in tal caso il corrispettivo annuale omnicomprensivo dovuto da Fiorentina ai sensi del presente articolo sarà ridotto come segue:
- € 875.000,00.= (ottocentosettantacinquemila/00), IVA compresa, per l’annualità 1/7/2010-30/6/2011;
- € 650.000,00.= (seicentocinquantamila/00), IVA compresa, per le annualità dall’1/7/2011 al 30/6/2019;
- € 800.000,00.= (ottocentomila/00), IVA compresa, per le annualità dall’1/7/2019 in poi.
Peraltro, in considerazione dell’impegno di Fiorentina a realizzare a proprie spese l’intervento di riqualificazione architettonica e funzionale del complesso dei “Campini” approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di giunta n. 497/2009, le parti concordano che nel caso in cui la presente Convenzione non dovesse restare in vigore per almeno dodici anni, ovvero in qualunque caso di scadenza, risoluzione o comunque cessazione della presente Convenzione (salvo che la risoluzione sia dovuta ad inadempimento di Fiorentina) prima del compimento del dodicesimo anno (cioè prima del 30/6/2022), fermo restando la non decorrenza del canone dalla data di tale eventuale cessazione, il Comune di Firenze dovrà corrispondere a Fiorentina per ogni anno mancante al compimento del dodicesimo anno una somma pari ad un dodicesimo (1/12) dell’importo complessivo dell’investimento sui “Campini” effettuato da ACF Fiorentina, a titolo di indennizzo forfetariamente convenuto per l’investimento realizzato e non ammortizzato; tale rimborso dovrà avvenire entro e non oltre centoventi giorni dalla data di scadenza, risoluzione o comunque cessazione della Convenzione; quanto eventualmente dovuto dal Comune a Fiorentina ai sensi di quanto sopra potrà anche essere oggetto di compensazione, integrale o parziale, con il canone dovuto da Fiorentina per l’ultimo anno di vigenza della presente Convenzione e con qualunque altra somma dovuta da Fiorentina stessa all’Amministrazione Comunale.
In relazione al detto intervento sul complesso dei “Campini” il Comune nominerà a proprie spese un collaudatore in corso d’opera.
Niente sarà dovuto in ogni caso a titolo di aggiornamento ISTAT ed il versamento del corrispettivo annuale avverrà con la seguente cadenza:
il 30% entro il 31 dicembre della stagione sportiva di riferimento;
il 40% entro il 30 aprile della stagione sportiva di riferimento;
il restante 30% entro il 31 luglio successivo alla stagione sportiva di riferimento.
Qualora si verifichino situazioni comportanti la sospensione nell’uso degli impianti e locali da parte di FIORENTINA, in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente atto, sarà operata per ciascuna stagione sportiva una riduzione del canone calcolata, quanto all’impianto dello Stadio, proporzionalmente mettendo a confronto la quantità delle partite di Campionato, Tornei, Coppe nazionali ed internazionali e amichevoli programmate nello Stadio stesso, nonché degli altri eventi programmati di cui agli artt. 3 e 9, con quelli dovuti annullare o spostare in altro luogo o svolgere “a porte chiuse” (o parzialmente chiuse) per inagibilità temporanea del detto impianto, a causa di condizioni, anche temporanee che determinino l’inagibilità strutturale totale o parziale dell’ impianto
Il ritardato ingiustificato pagamento dei corrispettivi previsti comporterà l’applicazione degli interessi applicati al tasso degli interessi legali.
I pagamenti di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo sulla base della presente Convenzione potranno avvenire anche tramite bonifico bancario.
ACF Fiorentina dovrà altresì rimborsare le spese relative ai consumi di cui all’art. 18, mentre sosterrà direttamente (stipulando quindi in proprio i relativi contratti) a far data dall’1/07/2010 le spese relative al montaggio, smontaggio e custodia (utilizzando le stesse aree pubbliche attualmente utilizzate) delle recinzioni inerenti l’area di prefiltraggio in occasione di eventi calcistici e le spese relative alla pulizia delle aree interessate dall’evento nei limiti dell’area di prefiltraggio.
Infine, nella ipotesi in cui Fiorentina, nel corso della presente Convenzione, dovesse partecipare ad un campionato diverso da quello di Serie A, in considerazione dei minori ricavi per ACF Fiorentina e dei minori costi a carico dell’Amministrazione Comunale, le parti si impegnano a ricontrattare in buona fede in senso favorevole ad ACF Fiorentina le pattuizioni economiche del presente atto.

Art. 17 Uso dello Stadio da parte della F.I.G.C., U.E.F.A. e F.I.F.A

In caso di requisizione o comunque di utilizzazione dello Stadio da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio e/o dell’U.E.F.A. e/o della F.I.F.A. e/o dei loro rispettivi organi (ad es. a titolo esemplificativo, per la disputa di partite di calcio in campo neutro, allenamenti della nazionale, partite internazionali, ecc….), niente sarà ulteriormente dovuto al Comune a nessun titolo oltre al corrispettivo omnicomprensivo forfetariamente stabilito all’art. 16 della presente convenzione.

Art. 18 Consumi

I consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento relativi alla presente convenzione sono a carico di ACF Fiorentina.
ACF FIORENTINA pagherà, sulla base delle tabelle millesimali vigenti che saranno aggiornate di comune accordo fra le parti tenendo conto dell’occupazione degli spazi derivanti dall’attuale convenzione, entro il termine della stagione sportiva di riferimento (ovvero entro il 30 giugno di ogni anno) una quota quale acconto sui predetti consumi pari ad € 100.000,00.= (centomila/00), IVA compresa.
Tale somma sarà oggetto di conguaglio, sulla base del conteggio reale dei consumi, che sarà successivamente comunicato conseguentemente all’analisi ed alla ripartizione effettuata dall’Amministrazione Comunale, che dovrà provvedere a consegnare ad ACF FIORENTINA la relativa documentazione giustificativa, con una chiara indicazione dei criteri utilizzati nella determinazione della quota di consumi addebitata secondo quanto contenuto nell’allegato C) sottoscritto dalle parti.
Qualora il Comune non adempia a quanto sopra stabilito, Fiorentina potrà chiedere chiarimenti scritti ed integrazione della documentazione giustificativa, trattenendo il saldo eventualmente dovuto fino alla definizione del riparto.
I pagamenti delle quote dovute dovranno avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dei conteggi da parte del Comune o dalla successiva data in cui il Comune avrà fornito i chiarimenti e/o la documentazione come sopra richiesta.
In caso di ingiustificato ritardo nei pagamenti rispetto a tali scadenze, gli interessi verranno applicati al tasso degli interessi legali.
Il Comune fornirà i riferimenti relativi ai gestori delle forniture, al fine di consentire a ACF Fiorentina la completa conoscenza delle condizioni applicate, e Fiorentina potrà proporre al Comune eventuali fornitori alternativi che possano fornire un servizio più economico: in tal caso il Comune si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad attuare i suggerimenti di ACF Fiorentina.

Art. 19 Manutenzione ordinaria e straordinaria e altri interventi sugli impianti e sulle strutture

Fanno carico al Comune di Firenze (salvo quanto più avanti espressamente specificato) tutti i lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi straordinari finalizzati al restauro delle componenti edilizie e strutturali di rilevanza storica e architettonica.
In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, fanno carico nella misura del 49% al Comune di Firenze e nella restante misura del 51% ad ACF Fiorentina gli interventi sull’impianto dello Stadio, purché non si tratti di interventi comportanti rilevanti modifiche strutturali (come ad es. la copertura di tutte o parte delle tribune), eventualmente prescritti da leggi dello Stato e/o dalla Prefettura e/o da autorità di P.S. e/o dagli organismi calcistici nazionali ed internazionali, purché detti interventi siano indispensabili per lo svolgimento dell’evento calcistico, con particolare riguardo, ma senza limitazioni, alla presenza nello Stadio di tifosi organizzati delle squadre ospiti ed alle conseguenti problematiche inerenti la salvaguardia della sicurezza all’interno dell’impianto o lungo lo stretto perimetro esterno dello stesso (cosiddetta “area di prefiltraggio”), in particolare a ridosso dei punti di entrata e di uscita del pubblico.
Fa inoltre carico al Comune la manutenzione ordinaria dei beni non espressamente posta a carico di Fiorentina nella presente Convenzione. In particolare fa carico al Comune anche la manutenzione programmata e ordinaria, nonché la conduzione degli impianti tecnologici connessi all’intero complesso dello Stadio e di quelli attualmente esistenti all’interno del complesso dei “Campini”, anche in occasione delle gare, con esclusione del tabellone videomatriciale, dell’impianto di videosorveglianza, della sala GOS e videoregistrazione, dell’impianto di diffusione sonora, dell’impianto di ricezione TV/Sat e dei tornelli con relativi impianti elettrici e speciali che faranno carico ad ACF Fiorentina. Le operazioni di verifica periodica annuale impianti elettrici e speciali ed antincendio, i contratti di manutenzione ascensori compreso verifiche previste dalla normativa e la manutenzione dei mezzi di estinzione fissi e portatili fanno carico al Comune di Firenze. Il Comune si impegna a collaborare attivamente e tempestivamente con ACF Fiorentina in relazione a tutte le attività e problematiche inerenti l’istruttoria ed ogni pratica necessaria ad ottenere presso i vari Enti preposti tutte le dovute autorizzazioni e nulla osta per qualsiasi tipo di eventi (sportivi e non) ed in genere di utilizzazione degli impianti dello Stadio e dei “Campini”, in particolare anche per quanto attiene alla licenza d’uso dell’impianto dello Stadio (intestata al Comune) per tutte le attività sportive ed extrasportive.
Alla scadenza dell’attuale contratto fra Comune e “Cofely gdf Suez” (già “Cofatec”), prevista per il 31/3/2011, ACF Fiorentina avrà la facoltà di decidere di stipulare e sottoscrivere direttamente un nuovo contratto per la manutenzione programmata degli impianti tecnologici dell’intero complesso, comunicando per iscritto al Comune tale intenzione entro il 31/10/2010. Nel caso in cui ACF Fiorentina eserciti detta facoltà, dal 1 aprile 2011 farà carico ad ACF Fiorentina stessa, con assunzione diretta dei relativi contratti e costi, la manutenzione programmata degli impianti tecnologici dell’intero complesso, anche in occasione delle gare, nonché le seguenti ulteriori attività:
verifica periodica annuale impianti elettrici e speciali ed antincendio;
contratti di manutenzione ascensori compreso verifiche previste dalla normativa;
manutenzione dei mezzi di estinzione fissi e portatili.
Sempre in tal caso la Direzione Servizi Sportivi fornirà a ACF Fiorentina apposito disciplinare tecnico relativo agli interventi di cui sopra. Diversamente, tutte le predette attività resteranno a carico del Comune.
In deroga a quanto pattuito nei precedenti commi, fanno carico ad ACF Fiorentina gli interventi di piccola manutenzione dipendenti dall’uso (con esclusione dunque di quelli dipendenti da vetustà e/o fatto di terzi e/o caso fortuito) relativi ai beni e locali di cui al punto a) dell’Allegato A) al presente atto, con la precisazione che detta manutenzione a carico di Fiorentina in relazione ai beni di cui al n.22 (ventidue) deve intendersi limitata alla struttura provvisoria ivi descritta.
Inoltre fa carico ad ACF Fiorentina la manutenzione straordinaria riferita a tutti gli interventi di miglioria ed ottimizzazione eventualmente proposti e realizzati da ACF FIORENTINA stessa, comprese le opere di nuova edificazione che verranno realizzate nell’area “Campini”.
La manutenzione ordinaria del Centro Sportivo Polivalente dell’“Area Campini” sarà a totale carico di ACF Fiorentina (edifici esistenti, nuove edificazioni e pertinenze esterne incluse all’interno della recinzione), con inclusione dei relativi consumi energetici ed idrici, ma con esclusione dei manti erbosi dei campi di gioco.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di pertinenza, anche parziale, di ACF Fiorentina di cui ai commi precedenti, compresi quelli al 51%, dovranno essere preventivamente autorizzati ed approvati dall’Amministrazione Comunale per ciò che attiene le specifiche tecniche ed economiche. Ciò dovrà avvenire a seguito della presentazione da parte di ACF Fiorentina di specifici progetti esecutivi, ove necessario, e relativi preventivi di spesa.
ACF Fiorentina dovrà produrre tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità, ove necessario, relative agli interventi a suo carico.
La predetta autorizzazione, nei casi in cui non sia necessario il rilascio di permesso a costruire, dovrà pervenire a Fiorentina entro e non oltre trenta giorni dalla documentata richiesta; in caso di assenza di autorizzazione nel termine come sopra stabilito, Fiorentina potrà procedere direttamente ai lavori, senza necessità di autorizzazioni di sorta da parte del Comune, nei tempi necessari ad impedire l’impossibilità di utilizzo dell’impianto; Fiorentina recupererà poi, detraendolo dal canone annuale e/o dal rimborso dei consumi, quanto eventualmente di pertinenza del Comune (ad es. il 49% di cui al terzo comma del presente articolo).
Qualora, invece, sia necessario il rilascio di permessi a costruire, il Comune, tenuto conto dei tempi ristretti che ha Fiorentina per la programmazione ed effettuazione degli eventi (sportivi e non) e degli obblighi che le derivano dai calendari calcistici nazionali ed internazionali, si impegna ad adoperarsi fattivamente e tempestivamente affinché i suddetti permessi vengano rilasciati nel più breve tempo possibile.
Fiorentina inoltre potrà, a propria cura e spese e previe le eventuali necessarie autorizzazioni tecnico-amministrative, procedere alla integrale ristrutturazione e sistemazione secondo le proprie esigenze di tutti i locali concessi in uso con la presente Convenzione. Fiorentina potrà anche, sempre a propria cura e spese, ma con le eventuali necessarie autorizzazioni comunali e tecnico-amministrative degli altri organi eventualmente competenti, procedere alla realizzazione e gestione di nuovi spazi, locali e strutture da destinare eventualmente anche ad attività commerciale (ad es. vendita gadget ufficiali, abbigliamento sportivo, libri e riviste, locali per accoglienza steward, ecc……). A tale proposito si evidenzia fra le parti che la presente Convenzione ha, fra l’altro, anche la finalità essenziale di permettere ad ACF Fiorentina una utilizzazione completa e continua dell’impianto dello Stadio e del complesso dei “Campini”, integrando la propria attività principale con attività ed esercizi commerciali (anche di nuova realizzazione) aperti sia in occasione di eventi che in modo continuativo per 365 giorni all’anno e con possibilità di sviluppo ed incremento dei ricavi e delle risorse economiche; ed il Comune di Firenze, che condivide tale finalità, si impegna pertanto a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità affinché le finalità di cui sopra vengano concretamente realizzate sulla base delle richieste di Fiorentina.
Anche per perseguire quanto sopra, il Comune di Firenze individuerà all’interno dell’Amministrazione Comunale una figura che svolgerà il ruolo di “facilitatore” nei rapporti fra Fiorentina ed i vari uffici dell’Amministrazione stessa, in particolare al fine di agevolare la realizzazione delle attività di cui sopra e l’ottenimento delle varie autorizzazioni necessarie.
Il Comune si riserva peraltro, in caso di urgente e improcrastinabile necessità di eseguire interventi sull’impianto tali da pregiudicarne l’utilizzo per le finalità di cui alla presente Convenzione, di sospendere l’utilizzazione dell’impianto medesimo (o di parte di esso) ad ACF Fiorentina fino al termine degli interventi stessi; interventi che dovranno comunque essere concordati per iscritto, anche in relazione alla tempistica ed al regolare svolgimento dei campionati, coppe ed eventi extrasportivi, con ACF Fiorentina. In tal caso ACF Fiorentina non potrà, per tale motivo ed a condizione che i lavori siano stati come sopra concordati, chiedere un risarcimento dei danni subiti a causa dell’indisponibilità dell’impianto, fatto salvo il solo diritto di ottenere una riduzione proporzionale del canone di utilizzo come previsto dall’art. 16.
Parimenti nessun risarcimento è dovuto da parte del Comune ad ACF Fiorentina in caso di parziale o totale inagibilità dell’impianto dovuta a fatti o situazioni non riconducibili a colpa o negligenza del Comune stesso, fermo restando il diritto alla decurtazione proporzionale del canone prevista dall’art. 16.
La predetta decurtazione proporzionale sarà dovuta anche nel caso in cui Fiorentina non possa utilizzare in tutto o in parte l’impianto dello Stadio o sia costretta ad utilizzarlo, interamente o parzialmente, “a porte chiuse” (senza cioè poter farvi accedere gli spettatori) a causa di condizioni e/o carenze strutturali, anche temporanee, dell’impianto che determinino l’inagibilità strutturale, totale o parziale, dell’impianto stesso.

Art. 20 Servizio bar e buffetteria

Tutto il servizio bar e buffetteria (e di somministrazione di alimenti e bevande in genere) nei posti fissi e itineranti all’interno dello Stadio e dei “Campini” (inclusi quindi il bar della Tribuna Autorità dello Stadio e gli eventuali nuovi posti fissi che dovessero essere realizzati come più avanti specificato) è compreso in esclusiva a favore di ACF Fiorentina nella concessione di cui alla presente convenzione.
In particolare il Comune con il presente atto concede, fra l’altro, in uso esclusivo e continuativo ad ACF FIORENTINA i posti fissi ed itineranti di bar e buffetteria esistenti all’interno dello Stadio (con le relative attrezzature ed impianti, se di proprietà del Comune) di cui all’allegato (B) facente parte integrante del presente atto, impegnandosi a concedere le relative autorizzazioni annonarie per la gestione delle attività ed autorizzando fin d’ora Fiorentina a qualsiasi intervento di miglioria e ristrutturazione previe le eventuali necessarie ulteriori autorizzazioni tecnico-amministrative.
Il Comune si impegna a consegnare a Fiorentina, entro e non oltre il 30/6/2010, i predetti posti fissi di bar e buffetteria, nonché quelli itineranti, liberi da persone e da vincoli contrattuali con terzi e/o di qualsiasi genere.
ACF FIORENTINA potrà esercitare l’attività di bar e buffetteria (e di somministrazione di alimenti e bevande in genere), sia fissa che itinerante all’interno dello Stadio e del complesso dei “Campini”, anche in occasione di tutti gli eventi extracalcistici ed extrasportivi di cui agli artt. 3 e 9 del presente atto, sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi (con possibilità quindi di dare in sub-gestione dette attività). L’Amministrazione Comunale, in occasione degli eventi extrasportivi a carattere sociale, ricreativo e culturale dalla stessa organizzati, di cui all’art. 3, dovrà servirsi del servizio bar buffetteria gestito, direttamente o tramite terzi, da Fiorentina.
Secondo quanto previsto dal precedente art. 19, ACF FIORENTINA potrà, previe le eventuali necessarie autorizzazioni tecnico-amministrative degli enti competenti, realizzare e gestire, anche in subconcessione, all’interno dello stadio e del complesso dei “Campini” nuovi punti fissi e/o itineranti di servizio bar, buffetteria ed in generale di somministrazione alimenti e bevande, senza che ciò comporti la possibilità per il Comune di pretendere un aumento del canone annuale di cui all’art. 16 della presente Convenzione. Il Comune si impegna a concedere a Fiorentina, anche per tali eventuali nuovi posti fissi e/o itineranti, tutte le necessarie autorizzazioni annonarie nel rispetto della normativa vigente.
Gli interventi di ristrutturazione e/o nuova realizzazione dei punti fissi ed itineranti bar-buffetteria allo Stadio ed ai “Campini” saranno eseguiti a spese di ACF Fiorentina, previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale dei relativi progetti esecutivi.

Art. 21 Sorveglianza impianti

L’apertura, chiusura e sorveglianza dell’impianto dello Stadio, nonché il servizio di portierato, saranno effettuati, per quanto concerne i beni e locali di cui al punto a) dell’Allegato A, da ACF FIORENTINA con idoneo personale, e dal Comune di Firenze per i beni e locali di cui ai punti b) e c) del medesimo Allegato A.
ACF FIORENTINA risponderà di eventuali danni causati all’impianto da persone che vi si siano introdotte senza autorizzazione, qualora risulti che tale intrusione sia avvenuta con dolo o colpa grave di ACF FIORENTINA.
L’apertura, chiusura e sorveglianza dell’impianto dei Campini, nonché il servizio di portierato, saranno effettuati da Fiorentina con idoneo personale, garantendo l’accesso agli incaricati dal Comune per la manutenzione dei manti erbosi. Fiorentina peraltro risponderà di eventuali danni causati all’impianto da persone che vi si siano introdotte senza autorizzazione, qualora risulti che tale intrusione sia avvenuta con dolo o colpa grave di Fiorentina stessa.

Art. 22 Stato di consistenza e verbale di consegna

Entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione della presente convenzione si provvederà, da parte dei funzionari comunali appositamente incaricati dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti di FIORENTINA, all’accertamento dello stato di consistenza e verbale di consegna di tutti gli immobili, mobili, utensili, attrezzi e quant’altro oggetto della presente convenzione. Entro tale data l’Amministrazione Comunale consegnerà a Fiorentina il Piano di Sicurezza dell’Impianto Sportivo ed il documento attestante l’agibilità dello Stadio.
Di quanto sopra sarà redatto apposito verbale che farà fede per quanto attiene all’obbligo di restituzione dei beni oggetto della presente convenzione, restando inteso che nessun indennizzo sarà comunque dovuto per il normale deperimento derivante dall’uso dei vari beni in modo conforme a quello disciplinato dalla presente Convenzione.
Nel medesimo verbale di consegna si darà atto dello stato manutentivo dei beni oggetto del presente atto, con l’indicazione degli interventi manutentivi che il Comune dovrà effettuare prima dell’inizio della prossima stagione sportiva.

Art. 23 Tessere di servizio e posti riservati

a)Tessere di servizio
Per i funzionari, i tecnici, gli operatori addetti allo stadio nonché per i rappresentanti del Comune, al fine di assicurare libero accesso allo Stadio durante le manifestazioni organizzate da ACF Fiorentina, la stessa rilascerà le relative tessere di servizio, nominative e con foto, in base all’elenco nominativo che l’Amministrazione Comunale fornirà ad inizio stagione, fino a un massimo di n. 10 (dieci) tessere.
b) Posti riservati
In occasione di tutte le manifestazioni ed eventi organizzati da ACF FIORENTINA l’Amministrazione Comunale avrà diritto a n. 16 (sedici) posti in Tribuna Autorità (di cui due in lunetta), a scelta di ACF FIORENTINA stessa. Inoltre ACF FIORENTINA, sempre a propria scelta, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale n. 110 (centodieci) biglietti e/o tessere così ripartiti: 55 (cinquantacinque) nel settore Poltrona, 25 (venticinque) nel settore Poltroncina e 30 (trenta) nel settore Curva Ferrovia.

Art. 24 Penali

ACF Fiorentina ha l’obbligo di rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le clausole contenute nel presente atto, il Comune di Firenze, a mezzo raccomandata A.R., intimerà la società concessionaria di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Entro tale termine ACF Fiorentina potrà far pervenire in forma scritta al Comune le proprie controdeduzioni circa gli inadempimenti contestati. Qualora il Comune di Firenze non le ritenga fondate, intimerà nuovamente la società ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, nel persistere dell’inadempimento della società, il Comune potrà adire l’autorità giudiziaria competente per chiedere la condanna di ACF Fiorentina all’adempimento ed al pagamento di penali per gli inadempimenti contestati commisurate alla gravità del caso e fino ad un massimo dello 0,20% del canone annuo di cui all’art. 16. Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’ autorità competente.

Art. 25 Risoluzione della convenzione per inadempimento

L’Amministrazione Comunale potrà risolvere la presente convenzione per inadempimento, secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e segg. cod. civ., fatto comunque salvo il risarcimento dei danni, qualora :
a) ACF FIORENTINA reiteri inadempimenti gravi in termini continuativi da comportare sostanziali disfunzioni, addebitabili alla società, per l’impianto sportivo a danno dei fruitori dello stesso,
b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella conduzione imputabili a ACF FIORENTINA tali da pregiudicare l’esercizio dell’attività dell’impianto;
c) ACF FIORENTINA non provveda per un periodo superiore ad un anno ai versamenti previsti dalla presente convenzione o trasgredisca ripetutamente le condizioni previste nella convenzione medesima, e non ponga rimedio a tali violazioni entro 60 giorni dal ricevimento di apposita diffida scritta da parte del Comune secondo la procedura di cui all’articolo precedente o non fornisca entro il medesimo termine idonea garanzia.
L’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento dei danni, e comunque sempre fatto salvo a favore di Fiorentina l’eventuale recupero dell’investimento sui “Campini” di cui all’art. 16 del presente atto.

Art. 26 Risoluzione delle controversie

Le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione, esecuzione e adempimento della presente Convenzione tra l’Amministrazione e l’ACF FIORENTINA, non risolvibili in via bonaria, saranno di competenza esclusiva del Foro di Firenze

Art. 27 Spese imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse ed altri oneri in genere inerenti e dipendenti dall’effettuazione delle manifestazioni sportive cui partecipa, in qualità di squadra ospitante e quindi organizzatrice, ACF FIORENTINA, nonché degli eventi organizzati da quest’ultima ai sensi degli art. 3 e 9, sono a carico di ACF FIORENTINA. Restano invece a carico del Comune, o dell’ente organizzatore da questo autorizzato, tutte le spese, imposte e tasse ed altri oneri in genere inerenti e dipendenti dall’effettuazione delle manifestazioni organizzate, o fatte organizzare, dal Comune stesso ai sensi dell’art. 3.

Art. 28 Spese e regime fiscale

La presente Convenzione, redatta sotto la forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, verrà registrata a cura del Comune e con spese a carico di ACF Fiorentina.
Si precisa che la presente convenzione rientra nell’ambito dell’applicazione dell’IVA. Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi ad ai regolamenti vigenti.

Art. 29 Divieti

La concessione non può essere oggetto di subconcessione, anche parziale, ad esclusione delle ipotesi nella stessa espressamente previste, oltre che dell’uso delle piattaforme radiotelevisive, nonché di manifestazioni nell’ambito della FIGC, UEFA e FIFA.

Art. 30 Deposito cauzionale

ACF Fiorentina a garanzia della perfetta osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione dovrà costituire presso la tesoreria comunale un deposito cauzionale pari ad una mensilità del canone annuo, oppure, in alternativa, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l’importo suddetto.
In caso di mancato pagamento del canone annuo di cui all’art. 16 entro 30 giorni dalla data di scadenza dei versamenti delle tre rate annuali, il Comune di Firenze procederà all’escussione diretta della garanzia ai sensi dell’art. 1944 c.civ. e la società dovrà reintegrare entro venti giorni la garanzia stessa in relazione alla somma eventualmente escussa.
Per gli altri eventuali inadempimenti, la garanzia sarà escutibile solo a seguito di sentenza esecutiva di condanna.
Il Comune di Firenze procederà allo svincolo della garanzia entro trenta giorni dal termine della concessione, previo accertamento della regolare esecuzione di tutte le obbligazioni assunte o comunque derivanti dal presente atto.